La legge è uguale per tutt*

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Discriminazione di genere nel linguaggio della Costituzione italiana

Dei 556 membri della Commissione costituente solo 21 furono donne (1): queste già rare pioniere dei diritti politici femminili vengono ulteriormente marginalizzate nella narrazione comune fin da quando ha preso piede la formula “padri costituenti” per riferirsi ai partecipanti ai lavori, mettendo al centro il pater familias quale figura autorevole capace di prendere decisioni per il bene della collettività. 

Una visione superata (?) ma che sopravvive nelle formule ricorrenti del linguaggio giuridico: se con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la “responsabilità genitoriale” ha preso il posto della “patria potestà”, è ancora il “buon padre di famiglia” che deve essere diligente nel rapporto obbligatorio.

Si dirà che il numero di deputati maschi era di gran lunga più alto e utilizzare il maschile inclusivo è stata una scelta pratica. Ragionando in modo analogo dovrebbero parlare al femminile tutti gli atti legislativi generali dato che numericamente le donne sono la maggioranza della popolazione italiana (2).

Non lasciamoci ingannare: non è una mera questione numerica se la Legge parla principalmente al maschile e non c’è nulla di naturale nel maschile sovraesteso.

«La lingua, presa in sé e per sé, è docile, ma nella mente dei parlanti non è neutra» (3).

Il ricorso costante a stereotipi misogini dimostra l’androcentrismo culturale che si respira e lo riverbera anche sul linguaggio giuridico.

Già nel 1987 il lavoro di Alma Sabatini sugli indici di sessismo nel linguaggio della stampa evidenziava la circolarità del rapporto tra discriminazione e linguaggio: il linguaggio concretamente usato, anche da parte delle istituzioni, è lo specchio di una società che attribuisce al non-maschile un ruolo subalterno e a sua volta rinnova la discriminazione rafforzandola, proponendola come normalità consolidata.

Il costituente utilizza ampiamente il maschile in forma “neutra” tutte le volte che deve includere uomini e donne: riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), la dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3), tutela i lavoratori (art 35) e così via. Usa invece il femminile esclusivamente quando la donna è specifica destinataria di una previsione in virtù del genere di appartenenza, ad esempio tutelando la donna lavoratrice (art 37); oppure quando è necessario specificare che la prerogativa maschile è da intendere estesa anche alle donne, ad esempio in tema di elettorato passivo (art. 48) e di accesso agli incarichi pubblici (art 51).

La Costituzione ricorre al maschile sovraesteso perché si conforma alla tendenza diffusa nel linguaggio per cui il maschile sarebbe idoneo ad affrancarsi da una connotazione di genere e a rappresentare ambo i sessi; così facendo però, oltre a dare adito ad interpretazioni discutibili, si veda ad esempio l’accesso alla Magistratura consentito alle donne solo a partire dal 1963 perché la Costituzione non era abbastanza chiara (4), perpetua una concezione sperequativa dei generi.

Il maschile non è intrinsecamente idoneo a comprendere uomo e donna, tantomeno l’intero spettro delle identità di genere: il maschile è ritenuto idoneo perché, fino a tempi molto recenti, le uniche voci a parlare erano maschili e il discorso giuridico si riferiva principalmente ad un mondo maschioconformato.

Il linguaggio è un prodotto umano e come tale può e deve essere maneggiato per esprimere la varietà che caratterizza la vita.

Se Scarpelli stigmatizza la tendenza della filosofia formalista ad ontologizzare i concetti e le entità giuridiche dimenticando che «non l’uomo è per le astrazioni, ma le astrazioni sono per l’uomo» (5), allo stesso modo bisogna affrontare chi mostra di piegarsi ad un presunto potere intrinseco del linguaggio. 

Le parole sono fatte per la persona e non il contrario: non esiste un obbligo di incasellare la realtà in definizioni preesistenti, non c’è un motivo ontologico che ci costringa ad ingabbiare i fenomeni sociali in forme astratte predefinite. Spesso chi si trincera dietro il formalismo tradizionalista in tema di linguaggio intende esercitare un assai concreto controllo sull’opinione pubblica e sulla società, ben conscio che «la lingua è […] anche luogo di conflitto in cui si esercita il potere» (6).

Seguiamo allora Silvana Borutti nel maturare la «consapevolezza del fatto che nel linguaggio si annidano le condizioni del potere» (7) e sfruttiamo questa consapevolezza per lavorare su una vera democrazia che parta dallo scardinamento delle logiche di genere incrostate nella società.

La duttilità delle parole ci consente di scegliere, di cambiare, di inventare, di combattere: non abdichiamo a questa facoltà.

Un’ultima nota: la Costituzione è improntata al dualismo uomo/donna e in questa ottica storica è stata analizzata; ovviamente dal ’48 ad oggi il ventaglio si è allargato e con piacere segnalo la recente emanazione delle Raccomandazioni per l’uso di un linguaggio ampio e non discriminatorio dell’identità di genere in documenti, pubblicazioni e comunicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Le Raccomandazioni non si limitano a declinare il linguaggio al femminile, ma incoraggiano un dibattito volto al «superamento del linguaggio binario» proponendo lo spunto per una «riflessione sul potere delle parole e sulla loro importanza nel processo di riconoscimento, di accoglienza e di trasformazione nelle relazioni umane» (8).

Note

(1) https://www.filodiritto.com/le-21-donne-della-costituente 

(2) Secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021 le donne rappresentano il 51,2% della popolazione residente https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/risultati 

(3) A. Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Presidenza del Consiglio dei ministri, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1993, premessa alla relazione di Francesco Sabatini

(4) La Sent. Cost. 33/1960 pubblicata sulla G.U. 128 del 21 maggio 1960, stabilì l’incostituzionalità della norma ex art. 7 L. 1176/1919 che escludeva le donne dalle cariche pubbliche giurisdizionali per conflitto con l’art. 51 Cost. La successiva L. 66/1963 Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 48 del 19 febbraio 1963 all’art. 1 sancisce che «la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge».

(5) Scarpelli riconosce alla teoria degli pseudoconcetti di Benedetto Croce il merito di aver introdotto nella filosofia del diritto italiana il pragmatismo e l’operazionismo, grazie ai quali «i concetti giuridici sono stati considerati come gli strumenti di una attività umana, che l’uomo si procura e foggia secondo il bisogno». Il filosofo del diritto e il giurista possono acquisire così consapevolezza che «la definizione di un concetto non è la rivelazione di una essenza, bensì la determinazione di uno strumento». Contributo alla semantica del linguaggio normativo, estratto dalle «Memorie della Accademia delle scienze di Torino», Serie 3°, Tomo 5, Parte II n. 1, 1959, pag. 3.

(6) R. Nodari, Linguicismo e potere, Eris edizioni, Torino, 2025, pag. 8.

(7) S. Borutti in Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Atti del convegno di presentazione, Senato della Repubblica, Roma, 2017.

(8) Gruppo di lavoro per la promozione di un linguaggio rispettoso del genere dell’ISS, Raccomandazioni per l’uso di un linguaggio ampio e non discriminatorio dell’identità di genere nei documenti, pubblicazioni e comunicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicate nel 2023 e consultabili all’indirizzo https://www.iss.it/documents/20126/8788315/linguaggio+ampio+web.pdf/61f63e29-6c74-5ff8-f5e1-1483c3f7da6?t=1702389284355 

Bibliografia 

Borutti, S., Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Atti del convegno di presentazione, Senato della Repubblica, Roma, 2017

D’Amico, M., Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali, Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti Lingua, Linguaggi, Diritti, Messina – Taormina 27/29 ottobre 2022

Nodari, R., Linguicismo e potere, Eris edizioni, Torino, 2025

Sabatini, A., Il sessismo nella lingua italiana, Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Presidenza del Consiglio dei ministri, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1993

Scarpelli, U., Filosofia analitica e giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza della Università di Milano, Casa editrice Nuvoletti, Milano, 1953

Scarpelli, U., Contributo alla semantica del linguaggio normativo, estratto dalle «Memorie della Accademia delle scienze di Torino», Serie 3°, Tomo 5, Parte II n. 1, 1959