Il danno da procreazione

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Danno da procreazione

Oggi ci occupiamo di un tema non soltanto ampiamente dibattuto, ma particolarmente ostico: tanto da esplicitare quanto da assimilare a livello di coscienza collettiva.

Il dibattito sulla diagnosi prenatale ha tradizionalmente chiamato in causa il problema del diritto alla vita: se esista, per chi esista e se embrione e feto abbiano i requisiti validi per ottenerlo.

Specularmente, sta guadagnando terreno la questione di un eventuale diritto alla non-vita: quando una vita risulta essere una sofferenza intollerabile, può essere rivendicato un diritto alla non esistenza? In altri termini, la vita può essere considerata un danno?

Una serie di distinzioni terminologiche preliminari – non spaventatevi!

La non esistenza non coincide con il diritto alla morte – e quindi con i diritti correlati alla fine della vita – ma con i diritti al non inizio della vita. Bacchini distingue tra diritto al non nascere e diritto al non cominciare ad esistere: nel primo caso rientrerebbero gli individui che ancora non sono nati; gli individui già esistenti possono solo riconoscere questo diritto come eventualmente violato. Sappiamo, però, che la normativa italiana stabilisce che un diritto può essere ascritto solo a un individuo esistente, quindi è necessario interpretare i diritti prenatali non come diritti antecedenti al momento d’inizio dell’esistenza, ma come diritti che si riferiscono al tempo antecedente al momento dell’esistenza.

Quando possiamo parlare di “danno”?

La nascita di un individuo può essere considerata un danno, imputabile tanto dai genitori nei confronti del medico quanto dal nato stesso, il quale può rivendicare di aver subìto un torto da parte dei genitori. Condizione necessaria, affinché il figlio possa far valere legittimamente la sua preferenza contro la scelta genitoriale di farlo nascere, è che i genitori fossero consapevoli di dare alla luce una vita probabilmente tormentata e che abbiano avuto la possibilità reale di evitarla. Se non avessero potuto sapere che l’esistenza del nascituro sarebbe stata probabilmente da lui giudicata indegna o non avessero avuto la possibilità di decidere di non darvi avvio non avrebbero commesso alcun torto.

Possono verificarsi tre evenienze in cui si viene a creare un danno da procreazione: il “falso negativo”, il “falso positivo” e il danno da esecuzione del test. Il falso negativo consiste nell’incompleta o erronea diagnosi delle condizioni fetali, con conseguente preclusione delle possibilità di realizzare un intervento terapeutico sul feto o sulla madre o di interrompere la gravidanza; il falso positivo è l’errore diagnostico di aver prospettato erroneamente un’alterazione del feto e può indurre ad una interruzione di gravidanza non progettata; il danno da esecuzione, infine, consiste in una lesione causata alla madre o al feto durante lo svolgimento dell’indagine diagnostica.

Il discrimine per stabilire se si tratti o meno di un danno sta nel fatto che il soggetto stesso consideri la propria vita come indegna di essere vissuta. Che cosa si intende? Indegna di essere vissuta significa che, ponendo in alternativa la non esistenza all’esistenza nel modo in cui è, viene preferita la non esistenza (tesi che può essere avanzata dall’individuo stesso o dal suo portavoce nel caso in cui sia impossibilitato a farlo autonomamente).

Vige quindi il principio di autodeterminazione e autopercezione del singolo: non si sta affermando che esista un criterio arbitrario per decidere se una vita sia degna di essere vissuta o meno. Infatti, l’alternativa può essere capovolta: se l’individuo preferisce un’esistenza, pur impossibilitata alla realizzazione di determinati interessi a causa di una patologia o di una particolare condizione, alla non esistenza, non si potrà parlare di alcun danno.

…ma nella pratica che cosa succede?

In relazione agli errori diagnostici si sta consolidando una giurisprudenza riguardante le “nascite non desiderate”. Le domande che ci si pongono sono due: chiedersi la liceità del riconoscere il diritto dei genitori ad appellarsi (e quindi essere risarciti) in quanto la nascita in quelle condizioni del figlio ha arrecato loro un danno e, parallelamente, la possibilità del figlio a legittime rivendicazioni nei confronti dei genitori per un presunto diritto a non nascere.

Giustamente, vorrete sapere cosa stabiliscono al riguardo le sentenze. Ebbene, per questo dovrete aspettare le prossime di RubriEtica, dove leggerete i generali orientamenti dei giuristi e successivamente alcune controversie realmente accadute.


FONTI

Bacchini F., Il diritto di non esistere, McGraw-Hill, Milano 2002.

Rescigno P., Danno da procreazione, Giuffré, Milano 2006.

Feinberg J., Harm to others. The Moral Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, New York 1984.

Picker E., Il danno della vita, Giuffrè, Milano 2004.