Il celebre affaire Perruche
Il 17 novembre 2000 la Corte di Cassazione francese ha deciso di rispondere affermativamente alla domanda di risarcimento presentata da Nicolas Perruche, formulando una sentenza rivoluzionaria che riconosceva all’attore di aver subìto un danno da procreazione, in quanto nato gravemente disabile a causa di un errore diagnostico commesso dai medici durante la gravidanza della madre, privata di conseguenza del proprio diritto ad abortire.
Nel 1982, Mme Perruche contrae la rosolia nel periodo di gestazione, ne manifesta i sintomi e si reca dal medico per sottoporsi ai necessari esami diagnostici, dichiarando espressamente l’intenzione di interrompere la gravidanza in caso di esito positivo delle analisi e di un rischio troppo elevato di problematiche per il nascituro.
La rosolia presenta, infatti, alti rischi per il feto, soprattutto se la madre contrae la malattia nel primo trimestre della gravidanza, quando l’infezione può generare un aborto spontaneo, morte intra-uterina o gravi malformazioni fetali.
Le più comuni e gravi manifestazioni di questa malattia congenita sono difetti della vista, sordità, malformazioni cardiache e ritardo mentale nel neonato.
La diagnosi rileva una immunizzazione della donna alla rosolia, anche dopo la seconda ripetizione del test, e la malattia viene fatta risalire a un periodo anteriore al concepimento.
Madame Perruche porta quindi a termine la gravidanza e Nicolas manifesta i sintomi della rosolia congenita poco dopo la nascita: è cardiopatico, sordo, muto e quasi cieco, nonché incapace di camminare.
I Perruche decidono di intentare due cause: una a loro nome e una a nome di Nicolas, ancora minorenne e impossibilitato ad agire autonomamente in giudizio. Egli chiedeva conto, tramite i genitori, del fatto di essere nato in una condizione per lui indesiderabile, contrariamente alla loro volontà e reputando la sua vita un danno.
Nel 1993 la Corte di appello di Parigi riconosce il diritto al risarcimento dei genitori, ma nega al bambino di poter ritenere la vita un pregiudizio, in quanto costituisce il bene essenziale di ogni essere umano e niente può giustificare la pretesa del diritto di non essere generato.
La Corte suprema cassa la sentenza, riconfermata invece dalla Corte d’appello d’Orléans, per finire poi in Cassazione ed essere definitivamente, e polemicamente, approvata.
Il caso tedesco del 1946
Nel 1946, in Germania, una donna riceve una trasfusione di sangue durante un ricovero ospedaliero. Nel 1948, attraverso accertamenti più accurati di quelli eseguiti al momento della trasfusione, si scopre che il donatore era affetto da LUE, comunemente conosciuta come sifilide. Nel frattempo però, nel 1947, la donna dà alla luce una bambina, nata affetta dalla malattia.
Oggetto della controversia è quindi il danno sofferto per essere nata malata, il quale si verifica con l’atto della nascita.
Anche se l’atto si è in primo luogo diretto immediatamente contro la salute della madre, ha causato, in un momento successivo, una lesione della figlia;
la Corte Federale francese allora riconosce che affinché nasca una pretesa di risarcimento è sufficiente che sia direttamente o indirettamente violato uno dei beni della vita o dei diritti assoluti.
Questa motivazione si oppone a chi sostiene che il danno sia da ricondursi solo alla madre, in quanto la figlia non esisteva al momento dell’evento che ha causato il torto.
Nonostante questo, la Corte dubita che «possa lamentare la violazione del bene della salute chi dalla stessa persona, e con lo stesso atto che gli ha procurato il danno, ha ricevuto la vita», in quanto senza l’evento dannoso il danneggiato addirittura non esisterebbe e non pare accettabile preferire la non esistenza.
Di nuovo, non si accetta che la vita possa essere considerata un bene di cui ogni individuo può disporre al fine di viverla felicemente e di vedersi riconoscere il diritto di preferire la non esistenza.
Il solo ostacolo a questo riconoscimento riposa quindi su una valutazione non giuridica, ma su un’imposizione riconducibile a posizioni di fede, radicate nell’opinione che l’umanità ha di se stessa e che non sembra disponibile a mettere in discussione.
In un’altra sentenza, la Corte di appello ha invece evidenziato la fondatezza della domanda, perché «l’azione dannosa e il prodursi del danno non debbono necessariamente coincidere dal punto di vista temporale».
Per esprimere questa idea, presenta un esempio: il caso non è diverso dall’eventualità in cui si verifichi che un bambino rimanga ferito per il crollo di una costruzione, che però era stata elevata quando il bambino ancora non era stato concepito.
Nella fattispecie si fanno dunque valere non i diritti di un feto, ma del figlio nato dopo l’azione dannosa, causata dal contagio del donatore nei confronti della madre e da parte della madre nel mettere al mondo la figlia.
USA: Gleitman VS Cosgrove
Il primo caso, riguardante una wrongful diagnosis, che ha iniziato la giurisprudenza statunitense alle azioni legali per danno da procreazione è quello di Gleitman contro Cosgrove:
Miss Gleitman si ammala di morbillo durante i primi mesi di gravidanza e non viene informata dal dottor Cosgrove delle eventuali conseguenze che la malattia può avere sul feto.
Il figlio nasce con malformazioni, ma la Corte rifiuta la richiesta di risarcimento delle spese del mantenimento del bambino, adducendo come giustificazione l’assenza di un nesso causale tra la malformazione fetale e la condotta del medico, in quanto la prima è conseguenza diretta della patologia della madre e non dell’omissione medica.
La madre non avrebbe, infatti, potuto optare in ogni caso per l’aborto, in quanto al tempo era illegale.
La Corte, nel manifestare il timore di “mettersi su un terreno senza via d’uscita”, si riferisce alla difficoltà di risolvere casi in cui i figli pretendono di avere subìto un torto dai genitori per il fatto di essere stati generati con condizioni di salute estremamente critiche, nella paura che possano degenerare in accuse di danno per motivi “meno importanti”, come ad esempio essere figli illegittimi, o addirittura superflui, come nascere poveri, con un certo colore della pelle, bassi, o poco intelligenti.
Il presentarsi futuro di possibili casi dove è dubbia la ragionevolezza di riconoscere la violazione dei diritti iniziali, tuttavia, non può essere un argomento decisivo contro la considerazione di altri casi dove le motivazioni sottese all’accusa hanno un riscontro effettivo.
Nonostante la confutabilità della cogenza di questo argomento, alla luce del principio costituzionale della “dignità umana”, la Corte ha negato il risarcimento al figlio, poiché ha ritenuto vita umana degna di essere preservata così come viene plasmata dalla natura e non si ha il diritto di impedirne lo sviluppo o di annientarla.
Ci si trova spesso, come abbiamo visto, di fronte all’inammissibilità di considerare l’essere malato come uno svantaggio rispetto al non esserlo e al permettere che tale asserto di preferenza venga affermato dal concepito sul piano giuridico.
In altri termini, la giurisdizione reputa incomprensibile accettare che la vita possa essere considerata un danno, con l’esito che si impone un giudizio valoriale che si pretende essere valido per tutti.
L’ordinamento giuridico si fonda frequentemente sulla garanzia inderogabile che la vita sia un bene di grado superiore, il cui valore non può essere determinato dal giudizio di un terzo, ovvero il genitore (non viene sempre verificato, inoltre, se la preferenza espressa dal figlio stesso possa risultare ammissibile e dunque essere garantito sul piano giuridico in caso di mancato rispetto).
Allo stesso modo, però, è sempre un terzo a porre vincoli all’autodeterminazione dei genitori, le cui decisioni relative alla vita della prole potrebbero sembrare più legittime di un provvedimento legislativo “universale” riguardo le coppie che aspettano un figlio.
Il problema della vita non desiderata può trovare soluzione solamente nel caso in cui si apra la possibilità di non considerare la vita come assolutamente intangibile e la si relativizza, relativizzando anche il principio della tutela della stessa.
La non esistenza verrà allora considerata come possibile “condizione migliore” rispetto a una vita offesa, che potrà quindi qualificarsi come danno.
La logica è quella secondo cui l’individuo appartiene a se stesso: solo al suo giudizio spetta la valutazione del proprio vissuto e solo alla sua autodeterminazione sottostà la disponibilità della sua stessa vita.
FONTI
Steinbock B., The Logical Case of Wrongful Life, «Hasting Center Report».
Gambino G., La diagnosi prenatale. Scienza etica e diritto a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003.
Bacchini F., Il diritto di non esistere, McGraw-Hill, Milano 2002.
Picker E., Il danno della vita, Giuffrè, Milano 2004.
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