Qualcosa da obiettare

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A cosa pensiamo, quando leggiamo l’espressione “obiezione di coscienza”?

Con tutta probabilità, al fronte medico che si rifiuta di agire di fronte a una richiesta di interruzione di gravidanza. Certo, una delle questioni più recenti è questa (se non la più recente, la più discussa) – e ce ne occuperemo. Prima, tuttavia, è utile riflettere sull’etimologia e sulla storia dell’obiezione.

Obiector è colui che si oppone, colui che “getta innazi” (da obicere) la propria disapprovazione rispetto a una norma: «L’obiezione di coscienza consiste nel diritto di rifiutare un obbligo giuridico ritenuto in contrasto inconciliabile con una regola morale, che vieta al soggetto di tenere il comportamento prescritto. Il suo contenuto si snoda, quindi, in una duplice direzione: una negativa, di rifiuto di una norma posta dallo Stato; ed una positiva, di adesione da parte del soggetto a un valore o a un sistema di valori morali, ideologici o religiosi» (1).

Ad oggi, dunque, l’obiezione di coscienza è un diritto sancito non solo dalla Costituzione italiana, ma anche da più documenti internazionali: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e dal Patto Internazionale sui Diritti civili e politici.


Eppure, non è sempre stato così.


La prima testimonianza di obiezione di coscienza è da legarsi alla renitenza alla leva, opzione intrapresa da una certa fetta della popolazione di fronte alla coscrizione obbligatoria imposta con l’unità d’Italia (1861). La risposta dell’esercito piemontese consisteva in una ferma repressione, confermata nel secolo successivo dalla reclusione e dalla fucilazione riservate agli obiettori e ai disertori nel periodo fascista (2). Si attenderà il 1972 perché lo stato licenzi la legge n. 772 che dava il diritto all’obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici.

Tuttavia, la cosiddetta legge Marcora non stabiliva un vero e proprio diritto, ma un beneficio riscattabile a determinate condizioni: svolgere un servizio civile della durata di 8 mesi superiore a quello militare, gestito dal Ministero della Difesa e vincolato alle leggi e ai tribunali marziali: quasi una punizione per essersi sottratti alla difesa della madre patria. Solo nel 1998, dopo numerose peripezie giudiziarie, la legge 230 riconosce l’obiezione di coscienza come un diritto della persona e il servizio civile come un’eguale alternativa di servire lo Stato: non più controllato dai codici militari, pone i “soldati mancati” a contatto con le problematiche sociali del territorio.

L’ordinamento giuridico italiano ha poi disciplinato l’obiezione di coscienza non solo in ambito marziale, ma anche in quello sanitario: riconosce all’individuo la possibilità di avvalersi di un rifiuto quando si parla di pratiche di interruzione di gravidanza, pratiche di sperimentazione su animali e pratiche di fecondazione medicalmente assistita. Satellite nella stessa orbita è anche l’obiezione di coscienza rispetto all’esecuzione delle volontà espresse nel testamento biologico, ma a livello normativo-giudiziario non è riconosciuta: la legge varata a tutela del biotestamento stabilisce che la volontà del paziente è sovrana (nel limite di richieste di trattamento non contrari a disposizioni di legge o a regole deontologiche).


Focalizzandosi sulla possibilità di essere obiettori di fronte a una richiesta di IVG, è bene specificare che essa è un diritto legalmente protetto tanto quanto lo è l’obiezione di coscienza.


Eppure, accade troppo spesso che una donna o una coppia che scelgano di interrompere la gravidanza incontrino ostacoli non indifferenti nell’accesso al servizio, al punto da trovarsi nella situazione di aver superato il terzo mese di gravidanza (3). Ancora, qualora abbiano successo nella loro intenzione, vengono fatte sentire inadeguate e colpevoli da chi si professa obiettore. Attenzione: “troppo spesso” non significa che sia accettabile che talvolta capiti. Non dovrebbe succedere mai.

La legge 194, che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza, prevede all’art. 9:

«L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure […] e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza […]. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando […] il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (4).»

In altri termini: nessuno elimina il diritto a essere obiettori, ma altrettanto non può essere sorvolato il diritto di accesso al servizio di IVG. Il Ministero della Salute, nell’ultima analisi disponibile (2017), pur registrando un’altissima percentuale di obiettori di coscienza tra i ginecologi (68,4%, la quale esclude il resto del personale sanitario coinvolto), «per quanto riguarda i carichi di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore, sia su base regionale che considerando le singole strutture, anche in presenza di casi che si discostano dalla media, non si evidenziano particolari criticità nei servizi di IVG». Questa analisi appare parziale, se confrontata con le esperienze riferite dalle pazienti.


Se fosse del tutto attendibile, per quale ragione il Comitato ONU dei diritti umani, già dal 2016, ha esortato l’Italia a far rispettare gli articoli esposti nella legge 194?


Si legge nel documento una serie di raccomandazioni – tra le altre, alcune relative alla discriminazione nei confronti di particolari etnie. Nella fattispecie, l’ONU rileva una persistente difficoltà delle donne ad accedere al servizio legale (e legittimo!) di interruzione di gravidanza, con conseguente crescita degli aborti clandestini (non registrabili nelle statistiche rilevate dalla Sanità nazionale), sollecitando lo Stato italiano a provvedere affinché in ogni struttura ospedaliera o convenzionata sia possibile ricorrere all’IVG senza ostacolo alcuno (5). Il Belpaese, dunque, si è macchiato della colpa di violare il diritto alla salute della donna, spostando di conseguenza l’ago della bilancia a favore di quella mentalità diffusa per cui chi vuole abortire deve vergognarsi e arrangiarsi per vie traverse.

Una ricetta tipica quanto gli spaghetti al pomodoro, che alle volte non è nemmeno dettata da una letterale obiezione della coscienza a un atto ritenuto immorale dall’individuo, ma da una discriminazione interna al sistema stesso: se i non obiettori sono la minoranza, ne consegue che la mole di lavoro derivante dalle IVG ricada sulle spalle di quei pochi che, disprezzati dalla maggioranza obiettrice, si trovano a essere relegati a svolgere per lo più quella mansione, con prevedibile blocco dell’avanzamento di carriera. Ancora, quale garanzia abbiamo che un ginecologo non possa dichiararsi obiettore all’interno della struttura sanitaria pubblica, ma praticare IVG (a pagamento) se possiede una struttura privata ed esercita la libera professione?

Allora, obiettori: avete tutto il diritto di opporvi a ciò che la vostra interiorità vi impone come infattibile moralmente, ma che questa scelta sia operata, come il nome suggerisce, con coscienza. Non per vantaggi di carriera, non per guadagno. Per quanto riguarda le mancanze del SSN nell’assicurarsi che il servizio di interruzione sia accessibile sempre e in qualsiasi struttura, non possiamo che prendere atto delle mancanze che presenta, che le statistiche diventino più aderenti alla realtà sociale e confidare in un futuro in cui nessuna donna, nessuna coppia dovrà arrivare esanime all’ottenimento di un diritto che dovrebbe essere di facile soddisfazione.

(1) N. Durante (Pres. Sezione Tar Catanzaro), L’obiezione di coscienza nell’interpretazione della giurisprudenza, 23 marzo 2019, p. 1.
(2) Per approfondimenti: https://www.serviziocivile.gov.it/menu-dx/obiezione-di-coscienza/storia-dellobiezione-di-coscienza/
(3) Termine utile per accedere al servizio di aborto in una struttura ospedaliera, convenzionata con l’assistenza sanitaria statale o privata in Italia.
(4) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_845_allegato.pdf. Le parti mancanti sono riferimenti ad articoli non citati nella loro interezza, ma in alcun modo modificano il significato della citazione.
(5) Per il testo completo: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6717183.pdf

FONTI:

N. Durante (Pres. Sezione Tar Catanzaro), L’obiezione di coscienza nell’interpretazione della giurisprudenza, 23 marzo 2019.
F. Cembriani, G. Cembriani, L’obiezione di coscienza nella relazione di cura, SEEd, Torino, 2016.
S. Leone, S. Privitera, Dizionario di bioetica, Città Nuova, 2004.

www.serviziocivile.gov.it
www.salute.gov.it
www.associazionelucacoscioni.it
www.quotidianosanita.it
www.treccani.it