Il peso delle parole. Perché parlare di revenge porn è sbagliato

0
7

La Legge 69 del 2019 (1) ha introdotto il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti che punisce chi «diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate».

La norma identifica con chiarezza le condotte da punire e ruota intorno alla mancanza di consenso del soggetto esposto. La disposizione è scritta in modo neutro, in quanto la condotta lesiva può perpetrarsi ai danni di uomini e donne e si concentra sull’obiettività dei fatti costituenti reato.

Questo, sulla carta.

Nel linguaggio quotidiano dei media e purtroppo anche delle fonti istituzionali, si è invece diffusa la formula revenge porn, locuzione che richiama due concetti molto lontani dalla lettera della legge: vendetta e pornografia.

Il focus sulla vendetta ammorbidisce la posizione del colpevole: ha fatto un errore, certo, ma perché provocato. Non solo: il concetto di vendetta sottintende la reazione a una offesa e in modo sottile pone in una posizione di difetto la vittima del reato, rappresentata come responsabile di ciò che le è accaduto per averlo in qualche modo scatenato.

Questi elementi sono assolutamente estranei alla norma. Peraltro, quando il legislatore ha voluto dare rilevanza alla provocazione lo ha fatto esplicitamente, indicandola come scriminante o come circostanza attenuante, mentre in questa ipotesi non ve n’è traccia.

Perché quindi utilizzare una parola che continua a rimandare a un arcaico sistema di riequilibrio delle offese e di riaffermazione violenta di un diritto violato? Perché insistere sulla vendetta, perché richiamare un concetto legato a forza, sopraffazione, distruzione dei legami sociali, quando il Codice rosso cerca, al contrario, di combatterli?

Esterofilia lessicografica a parte, parlare di revenge porn attiva una forte risposta emotiva (2). Ogni discorso racconta molto più di ciò che appare in superficie e il discorso giuridico non fa eccezione: le scelte terminologiche svelano un mondo di valori e di premesse filosofiche, politiche, ideologiche.

Il discorso tende sempre a realizzare un obiettivo comunicativo che va oltre la semplice esternazione di una constatazione. Quando si parla, anche e soprattutto quando si parla di diritto, si vuole persuadere, indurre, trattenere, coinvolgere e in definitiva, attraverso questi condizionamenti, incidere sulla realtà dei comportamenti umani (3).

E a favore di chi dei due, tra vittima e carnefice, il concetto di vendetta attira le simpatie dell’ascoltatore? Alla persona violata nella sua identità più privata, “colpevole” di aver provocato il suo aguzzino, oppure al reo, fortemente alleggerito dall’attenuante di aver “solo” reagito a uno smacco?

Quanto alla pornografia, Treccani la definisce come «trattazione o rappresentazione di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore» (4). La legislazione italiana si limita a regolare la creazione e la diffusione di materiale pornografico in funzione del bilanciamento tra buon costume e pubblica decenza e libertà di espressione e manifestazione del pensiero.

Certo lo stimolo erotico non si attaglia alle ipotesi previste dal Codice Rosso: la diffusione del materiale intimo è punibile di per sé indipendentemente dallo scopo per cui viene fatta. Inoltre, il contenuto trasmesso è profondamente diverso: da un lato materiale strettamente personale, dall’altro un prodotto progettato e realizzato per la condivisione e l’intrattenimento.

Associare i contenuti intimi alla pornografia è concettualmente sbagliato: da un lato si perpetua una visione degradante della sessualità, accostata al colpevolizzante sospetto di esibizionismo e libertinismo; dall’altra si mortifica, associandolo a un delitto, un comportamento che la legge ritiene lecito, ovvero la creazione e diffusione di materiale pornografico, tradendo una pruderie strisciante nella società contemporanea ancora legata a una visione del corpo, principalmente femminile, come veicolo di vizio e perdizione.

Ecco perché parlare di revenge porn punta una luce negativa sulla vittima, gravata da un quid di corresponsabilità nel fatto ed esposta a una narrazione moralmente abusiva. Un chiaro esempio di vittimizzazione secondaria che si aggiunge a quanto già subìto.

Benché il Codice rosso sia impostato in modo neutro rispetto al genere, è un fatto che siano le donne a subire maggiormente le condotte offensive legate alla diffusione di materiale intimo, così come sono le donne a vantare il poco invidiabile primato in qualità di vittime dei reati spia, indici del radicamento della violenza di genere: nel 2023 il 74% dei reati di stalking è stato perpetrato ai danni di vittime femminili; l’81% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi ha coinvolto donne; il 91% delle violenze sessuali si è realizzato contro donne (5).

Negare che ci sia un problema di violenza diffusa nei confronti del femminile va contro l’oggettività dei numeri: il cambiamento dello scenario si può, e si deve, realizzare anche attraverso un utilizzo più responsabile del linguaggio, diffondendo la consapevolezza che le scelte semantiche non sono “soltanto parole”, ma precise affermazioni di un certo modo di vedere e di voler descrivere il mondo.

NOTE

(1) L. 69/2019 “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2019”.

(2) U. Scarpelli, Semantica, morale, diritto, Giappichelli, Torino, 1969, p. 19 e ss.

(3) I. Belloni, L’abbaglio della legge. Riflessioni in tema di diritto linguaggio e comunicazione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 46 e ss.

(4) https://www.treccani.it/vocabolario/pornografia/

(5) Dati tratti dal report Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale pubblicato l’11 dicembre 2023 sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://www.interno.gov.it/it/notizie/punto-pregiudizio-e-violenza-contro-donne-presentato-roma-report-servizio-analisi-criminale.

BIBLIOGRAFIA FINALE

    U. Scarpelli, Semantica, morale, diritto, Giappichelli, Torino, 1969, p. 19 e ss.

    I. Belloni, L’abbaglio della legge. Riflessioni in tema di diritto linguaggio e comunicazione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 46 e ss.