Diagnosi prenatale e il ruolo dello specialista

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Strettamente correlato al tema che abbiamo affrontato nell’articolo scorso (l’aborto) è quello della diagnosi prenatale: presenta infatti le stesse problematiche etico-morali, coinvolgendo non soltanto la donna (e il/la partner), ma anche lo specialista che si occupa di effettuare i test.

Per diagnostica prenatale si intende l’insieme di esami a cui può sottoporsi una donna in gravidanza, per verificare la presenza di malattie quali anomalie cromosomiche, malattie geniche, malformazioni congenite o infezioni fetali. Si dividono in esami invasivi e non: le prime comprendono l’embrio o fetoscopia, la villocentesi (prelievo di villi coriali dalla placenta per stabilire il cariotipo fetale, il DNA fetale e le attività enzimatiche), l’amniocentesi (prelievo del liquido amniotico), cordocentesi o funicolocentesi (prelievo di sangue fetale dal cordone ombelicale per stabilire parametri ematologici, cariotipo, DNA, agenti infettivi, benessere fetale ed eventuali terapie); quelle non invasive consistono in semplici esami del sangue e nell’ecografia, normale o morfologica.

Se l’apparente insensibilità di parte laica nei confronti dell’embrione sembra lasciare spazio solo a funzioni strumentali delle tecniche di diagnosi prenatale, è da evidenziare che in realtà essa è funzionale ad una gravidanza consapevole e informata e a favorire l’autodeterminazione della coppia genitoriale, in particolar modo della madre, nella consapevolezza dei rischi annessi agli esami diagnostici, ma anche delle informazioni che ne può ricavare. Grazie alla diagnosi prenatale si apre per la paziente il campo della possibilità di scelta e non le viene preclusa l’opzione di una interruzione volontaria di gravidanza qualora lo ritenga necessario.

È importante evidenziare che un’eventuale decisione di questo genere non può derivare dall’influenza né medica, né sociale: l’insieme dei test diagnostici a cui sceglie liberamente di sottoporsi si limitano a fornirle un quadro oggettivo della situazione della gravidanza, del proprio stato di salute e di quello del feto. Solo ed esclusivamente alla madre, in virtù del principio di autonomia, spetta un’eventuale decisione abortiva. Inoltre, l’informazione genetica ricavata dai test di diagnosi può essere significativa non solo per la persona che ha chiesto di conoscere la propria situazione, ma anche per i familiari che condividono una parte variabile di patrimonio ereditario e permette di prepararsi ad accogliere in modo adeguato una nuova vita che richiede cure differenti da altre.

La Chiesa, prevedibilmente, si schiera contro una possibile IVG, ma non contro l’utilizzo della tecnologia medica in sé: il giudizio sulle tecniche di diagnosi prenatale fine all’informazione predittiva è positivo. Le riserve etiche nascono davanti agli eventuali rischi e, soprattutto, davanti al fine in vista del quale si accede ad esse. È l’intenzione abortiva che vizia moralmente la diagnosi. L’Istruzione Cattolica sottolinea positivamente la validità del procedimento diagnostico conoscitivo, ma ribadisce la condanna dell’intenzione abortiva e dell’uso rivolto all’eliminazione dei feti affetti da malformazioni o malattie ereditarie. In virtù del principio terapeutico «Si devono ritenere leciti gli interventi sull’embrione umano a patto che rispettino la vita e l’integrità dell’embrione, non comportino rischi sproporzionati ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale».

In quest’ottica, il ruolo del professionista medico è quello di sentirsi impegnato in una procedura corretta, dove “corretta” significa vòlta ad indagare eventuali intenzioni abortive della madre e in tal caso rispettare la vita dell’embrione. Secondo Sgreccia, il genetista che è chiamato a prestare la sua opera professionale commetterebbe un’azione illecita qualora fosse certo che questa sua opera verrà a essere un atto preparatorio all’aborto. Questa pare essere una poco implicita richiesta, nei confronti del medico, di dichiararsi obiettore di coscienza: non appare evidente una violazione dell’autonomia tanto del professionista quanto della paziente? Non è azione illecita il mancato rispetto della volontà materna? Lo specialista diventa assistente alla procreazione, in un contesto in cui la si può definire procreazione forzata, quando la sua funzione dovrebbe invece essere quella di informatore.

Non è difficile intuire cosa torniamo a sottolineare: in situazioni correlate a scelte riguardanti il proprio progetto di vita, a maggior ragione circa la propria salute e quella del proprio figlio, è intollerabile l’imposizione di terzi. Non è accettabile la forzatura medica ad abortire tanto quanto non lo è l’imposizione cattolica di non farlo a prescindere.

FONTI

Rodotà S., Questioni di bioetica, Laterza, Roma 2014.

Sgreccia E., La bioetica nel quotidiano, Vita e Pensiero, Milano 2006.

Tettamanzi D., Nuova bioetica cristiana, Piemme, Milano 2000.

Corbellini G., Donghi P., Massarenti A., BIbliOETICA Dizionario per l’uso, Einaudi, Torino 2006.