Tortura: la posizione italiana

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Il 26 giugno si festeggia la Giornata Mondiale contro la tortura. La data coincide con l’entrata in vigore, nel 1987, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata dall’Assemblea dell’ONU a New York il 10 dicembre 1984.


Ratificata da 157 Paesi, la Convenzione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la difesa dei diritti umani.


Migliaia di persone, infatti, sono vittime di tortura o trattamenti disumani in diverse parti del mondo. Negli ultimi anni, Amnesty International ne ha denunciato casi in 141 Paesi, tra cui Filippine, Marocco, Messico, Nigeria e Uzbekistan (1).

Tuttavia, si tratta di un documento problematico perché esibisce un’estensione non neutrale, comparando la tortura ad altri atti crudeli.

La tortura non è un atto crudele, ma ha una natura specifica. Nell’articolo 1 si legge:

Art. 1 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

È una definizione che risponde a precise esigenze giudiziarie, ma sul piano teorico sfugge l’essenza autentica della tortura: il potere di distruzione che esercita sull’identità della vittima. Si rimarca l’intenzionalità della violenza, ma si tace sul fatto che questa violenza sia stata mossa da un uomo verso un altro uomo.

Non è “semplice” violazione della dignità da parte di terzi, ma è un meccanismo che induce la vittima stessa a rinnegare la propria dignità: essa è violazione unica nella sua specie.


La percezione che la vittima ha di sé, infatti, gioca un ruolo decisivo.


In alcune testimonianze, ad esempio, si legge che la fase peggiore giunge alla fine, quando il torturatore accompagna la vittima in cella: in quel preciso momento, il carnefice si mostra gentile, quasi un fratello (2). Questo cambiamento repentino sembra banale ma non lo è, anzi, risulta distruttivo perché la vittima si percepisce come sbagliata, entrando in un vortice emotivo che capovolge il suo universo morale. In alcuni casi, addirittura, tale catastrofe è così violenta da portare la vittima a identificarsi con il torturatore, perdendo anche la libertà di odiare. Il confine tra bene e male diventa sempre più permeabile e la perdita di se stessi definitiva.

Per tortura, dunque, possiamo intendere quei comportamenti che vogliono intenzionalmente privare la persona della struttura di identità che la definisce. Si comprende come la Convezione necessiti di un’accurata riflessione per scongiurare qualsiasi forma di relativizzazione.


I limiti del diritto dinanzi al caso di tortura sono riscontrabili anche nel sistema giudiziario italiano.


L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 1988 e nel 2012, ma ha approvato la legge che introduce il reato di tortura nel Codice penale solo nel luglio 2017 (!). Ratificare una Convenzione vuol dire vincolarsi formalmente a rispettarne il dettato e a provvedere agli adempimenti necessari perché i suoi effetti siano operativi.

Il dibattito sull’introduzione del reato di tortura in Italia subisce un’accelerazione rilevante nel 2015, quando la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo condanna il nostro Paese per violenze commesse dalla polizia in occasione del G8 di Genova, in particolare per quelle della notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 presso la scuola Diaz-Pertini. Si tratta di una sentenza davvero eclatante, in cui l’Italia è considerata colpevole di crimine di tortura, inadeguatezza della legislazione penale, mancanza di strumenti di prevenzione efficaci nello scongiurare la reiterazione di quelle efferatezze. Ancora, nel 2016 la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per aver abusato del segreto di Stato e aver rapito e illegalmente detenuto l’ex imam Abu Omar (3).

Nel luglio 2017 finalmente il reato di tortura è introdotto nel Codice penale italiano. Tuttavia, la legge è stata criticata perché blanda e incompleta (4).

Il nuovo articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi «con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

Il testo della legge era stato proposto nel 2013 da Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani del Senato, ma approvato dopo quattro anni a prezzo di care modifiche.


Lo stesso Manconi si era rifiutato di votare il nuovo testo al Senato per diverse incongruenze.


In primis, si legge che è tortura solo se si verificano diversi atti crudeli ripetuti nel tempo. In secondo luogo, la legge prevede che, affinché ci sia tortura, deve essere verificabile un trauma psichico, ma i processi giudiziari sono lunghi e spesso avvengono anche a dieci anni dai fatti commessi, quindi risulta difficile verificare un trauma avvenuto tanto tempo prima. Altro punto problematico riguarda la difesa delle forze di polizia, perché sono escluse le sofferenze riguardanti l’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti da parte dei pubblici ufficiali.

Oltre all’enorme ritardo, dunque, l’Italia partorisce un reato di tortura fortemente restrittivo, che lascia spazio all’impunità. Uno Stato democratico dovrebbe difendere senza riserve i diritti umani ed eliminare escamotage che permettano violazioni inaudite. La problematicità dell’introduzione del reato di tortura in Italia e l’articolo 613-bis c.p. rappresentano, quindi, un deficit democratico importante e ci invitano ad una riflessione morale che coinvolge l’intero sistema politico-giuridico del nostro Paese.



(1) https://www.internazionale.it/storia/la-giornata-internazionale-contro-la-tortura.
(2) Cfr. Françoise Sironi, Persecutori e vittime. Strategie di violenza, Milano, Feltrinelli, 2001.
(3) Cfr. Marina Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, Roma, DeriveApprodi, 2016.
(4) https://www.ilpost.it/2017/07/05/reato-di-tortura-legge-italia/.https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/05/19/dubbi-legge-tortura.